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Decreto 2 agosto 1969, n. 1072

Caratteristiche delle abitazioni di lusso

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969

Il Ministro per i lavori pubblici:

Visto l' art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150 convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 che revoca provvedimenti per la proroga dei termini per l'applicazione tributaria in materia di edilizia;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150 nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 occorre fissare nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell'area;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18 ottobre 1968;
Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969;
A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso.
Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.
Art. 2
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 m²., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
Art. 3
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 m². di superficie asservita ai fabbricati.
Art. 4
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 m². di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 m².
Art. 5
Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a m². 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
Art. 6
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a m². 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
Art. 7
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
Art. 8
Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Art. 9
Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10
Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
Art. 11
I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.
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  • Tabella delle caratteristiche
  • Caratteristiche
  • Specificazione delle caratteristiche
  • a) Superficie dell'appartamento
  • Superficie utile complessiva superiore a m² 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
  • b) Terrazze a livello coperte escoperte o balconi
  • Quando la loro superficie utile complessiva supera m² 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana.
  • c) Ascensori
  • Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala;
    ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
  • d) Scala di servizio
  • Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzioni di infortuni od incendi.
  • e) Montacarichi o ascensore di servizio
  • Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
  • f) Scala principale
  • a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm. 170 di media;
    b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
  • g) Altezza netta libera del piano
  • Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
  • h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna
  • a) in legno pregiato o massello e lastronato;
    b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
    c) con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse.
  • i) Infissi interni
  • Come alle lettere a), b), c), della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale.
  • l) Pavimenti
  • Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale dell'appartamento:
    a) in materiale pregiato;
    b) con materiali lavorati in modo pregiato.
  • m) Pareti
  • Quando per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano:
    a) eseguiti con materiali e lavorazioni pregiate;
    b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
  • n) Soffitti
  • Se a cassettone decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
  • o) Piscina
  • Coperta o scoperta, in muratura quando sia servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
  • p) Campo da tennis
  • Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

 

N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliari (appartamento).

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ma essendo soggette a cambiamenti
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