Decreto 2 agosto 1969, n. 1072
Caratteristiche delle abitazioni di lusso
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969
Il Ministro per i lavori pubblici:
Visto l' art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150 convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 che revoca provvedimenti per la proroga dei termini per l'applicazione tributaria in materia di edilizia;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150 nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 occorre fissare nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell'area;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18 ottobre 1968;
Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso.
Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.
Art. 2Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 m²., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
Art. 3Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 m². di superficie asservita ai fabbricati.
Art. 4Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 m². di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 m².
Art. 5Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a m². 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
Art. 6Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a m². 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
Art. 7Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
Art. 8Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Art. 9Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
Art. 11I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.
- Tabella delle caratteristiche
- Specificazione delle caratteristiche
- a) Superficie dell'appartamento
- Superficie utile complessiva superiore a m² 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
- b) Terrazze a livello coperte escoperte o balconi
- Quando la loro superficie utile complessiva supera m² 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana.
- Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzioni di infortuni od incendi.
- e) Montacarichi o ascensore di servizio
- Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
- a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm. 170 di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
- h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna
- a) in legno pregiato o massello e lastronato;
b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
c) con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse.
- Come alle lettere a), b), c), della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale.
- Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale dell'appartamento:
a) in materiale pregiato;
b) con materiali lavorati in modo pregiato.
- Se a cassettone decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
- Coperta o scoperta, in muratura quando sia servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
- Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliari (appartamento).
Le normative presentate in questa pagina, sono riportate con la massima attenzione,
ma essendo soggette a cambiamenti
(dettati da eventuali modifiche del legislatore o nuove sentenze)
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